La Gazzetta Ufficiale europea numero 165 ha pubblicato il 27 maggio 2020 il Regolamento Europeo che dal 4 giugno rende valide in tutta l’Unione Europea le proroghe sui documenti degli autisti e dei veicoli adottate durante l’emergenza Covid-19 dai singoli Paesi. Dopo questa pubblicazione, il ministero degli Interni ha diffuso il 5 giugno la circolare 300/A/3977/20/115/28 che spiega alle Autorità di controllo come coordinare i provvedimenti del Regolamento con le proroghe istituite dal Governo italiano. Per prima cosa, il ministero precisa che il Regolamento comunitario è valido per tutti i veicoli immatricolati nell'Unione europea e per tutti i certificati, licenze e autorizzazioni rilasciate da un paese membro dell'UE, aggiungendo che “norme più favorevoli o più limitative relative alle proroghe di validità di documenti dei conducenti o dei veicoli rispetto a quelle contenute nel Regolamento mantengono la propria validità e producono i propri effetti solo sui veicoli o sui conducenti dello Stato che li ha adottati”, mentre “le proroghe ulteriori, più favorevoli rispetto a quelle generali, per veicoli e conducenti di quello Stato, devono essere considerate valide anche per tutti gli altri Stati membri per la circolazione sul proprio territorio nazionale”.

Il primo punto della circolare parla della Carta di qualificazione del conducente. Il regolamento comunitario stabilisce che quelle che hanno scadenza tra il 1° febbraio e il 31 agosto 2020 sono prorogate di sette mesi e sul territorio italiano ciò vale per le Cqc emesse negli altri Paesi comunitari. Per quelle emesse in Italia, la normativa nazionale prevede che quelle in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza che, al momento, corrisponde al 29 ottobre 2020. Quindi la circolare del ministero distingue due situazioni:

  • le Cqc italiane che hanno scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio al 29 marzo 2020, sono valide, per il solo territorio italiano, sino al 29 ottobre 2020 (salvo ulteriori proroghe connesse al protrarsi dell'emergenza), secondo le disposizioni più favorevoli del DL 18/2020, mentre sul territorio degli Paesi dell'UE, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento
  • per le Cqc italiane che hanno scadenza compresa nel periodo dal 30 marzo 2020 al 31 agosto 2020, la proroga di validità di sette mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento si applica, oltre che a tutti gli altri Stati membri, anche al territorio nazionale in quanto il termine ultimo sarà successivo alla data del 29 ottobre 2020.

Per quanto riguarda la patente di guida, il regolamento comunitario è più favorevole della normativa italiana, che proroga la scadenza al 31 agosto 2020 per le patenti in scadenza dal 31 gennaio 2020. La circolare chiarisce che i titolari di patente di guida italiana scaduta dal 1° febbraio 2020 o in scadenza fino al 31 agosto 2020 possono circolare su tutto il territorio dell'UE fino ai sette mesi successivi alla data di scadenza. Invece, i titolari di patente di guida italiana con scadenza il 31 gennaio 2020, rimanendo quest'ultima fuori dall'ambito di applicazione della norma europea, per la sola circolazione sul territorio nazionale possono fruire solo della proroga prevista dall'articolo 104, comma 1, del DL 18/2020, che ha esteso il termine di validità del documento di guida sino al 31 agosto 2020.

(fonte trasportoeuropa.it)

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