Basta sanzioni per eccesso di velocità bastate sui dati del cronotachigrafo: l'ammonimento è arrivato il 3 novembre 2020 dalla Commissione Europea tramite la messa in mora dell’Italia. Bruxelles ha ricordato al Governo italiano che il Regolamento UE 165/2014 – quello che stabilisce obblighi e requisiti sulla costruzione, installazione, uso e prove dei cronotachigrafi – proibisce che i dati ricavati da questi strumenti possano essere usati per elevare sanzioni sul superamento dei limiti di velocità, come invece consente la normativa italiana. Dopo questo avvertimento, il Governo italiano ha due mesi di tempo per rispondere, trascorsi i quali la Commissione potrà inviare un parere motivato.
Ricordiamo che l’articolo 41 del Regolamento UE 165/2014 afferma che “gli Stati membri stabiliscono, in conformità degli ordinamenti costituzionali nazionali, il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’effettiva applicazione. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie e sono conformi alle categorie di violazioni di cui alla Direttiva 2006/22/CE”. Quest’ultima è la norma che stabilisce i requisiti sui controlli e le sanzioni nell’autotrasporto e stabilisce come “infrazioni” il superamento dei tempi limite di guida fissati per un giorno, sei giorni o due settimane; l’inosservanza del periodo minimo previsto per il riposo giornaliero o settimanale; l’inosservanza dei periodi minimi di interruzione; la mancata installazione di un tachigrafo conforme al disposto del Regolamento (CEE) n. 3821/85.
(fonte trasportoeuropa.it)