Anche gli operatori economici operanti nel settore dei servizi di trasporto merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti sono tenuti al versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti. Lo hanno stabilito recenti sentenze del Consiglio di Stato.
L’obbligo però sussiste solo per quegli operatori che si avvalgono di mezzi di capacità di carico di massa complessiva superiore a 26mila chilogrammi, nonché trattori con peso rimorchiabile oltre i 26mila chilogrammi.
Lo ha spiegato l’ART con una nota.
Come si calcola il contributo ART
Il contributo è fissato nella seguente misura:
- 0,6 per mille del fatturato 2017 per l’annualità 2019
- 0,6 per mille del fatturato 2018 per l’annualità 2020
- 0,6 per mille del fatturato 2019 per l’annualità 2021
Per fatturato, spiega la nota, si intende l’importo risultante dal conto economico alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS.
Il fatturato da prendere in considerazione è solo quello riconducibile ai mezzi con la capacità sopra individuata (superiore a 26.000 kg.), impiegati esclusivamente nei servizi di trasporto da/per le infrastrutture sopra richiamate. Dal totale dei ricavi vanno inoltre esclusi i ricavi conseguiti per attività eventualmente svolte all’estero da detti mezzi.
Il fatturato rilevante è solo quello superiore a 3 milioni di euro l’anno, pertanto il contributo da parte delle aziende dell’autotrasporto, è dovuto solo se il suo importo risulti superiore a 1.800,00 euro per ciascuna annualità.
Di conseguenza, sottolinea l’ART, “Una gran parte degli autotrasportatori non è soggetta all’obbligo di contribuzione in favore dell’Autorità di Regolazione dei trasporti”.
Il contributo dovrà essere versato secondo le modalità che verranno pubblicate sul sito dell’Autorità www.autorita-trasporti.it da venerdì 5 marzo.
(fonte trasporti-italia.com)