Arrivano chiarimenti dal ministero dell'Interno in merito alla circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero. Lo ha comunicato l'Anita.
Ecco gli aspetti più rilevanti per il settore.
Le sedi dell'impresa
In occasione del controllo su strada di un veicolo immatricolato all'estero, condotto da un soggetto residente in Italia da oltre 60 giorni, e concesso in leasing, noleggio senza conducente o comodato da parte di un'impresa avente sede in un Paese UE o SEE, è necessario accertare che tale impresa non abbia una sede secondaria o altra sede effettiva in Italia. Secondo i principi di diritto societario, la sede secondaria necessita di registrazione, come la sede principale, presso il REA della CCIAA.
Per altra sede effettiva si intende il luogo dove si accentrano i poteri di direzione e amministrazione e dove vengono prese le decisioni operative dell'ente, a prescindere dal luogo ove sono situati i beni dell'impresa. L'esistenza di una sede effettiva, pertanto, risulta connessa all'effettivo svolgimento di attività e non all'adempimento di formalità legate alla sua costituzione o stabilimento; di conseguenza, essa prescinde dalla registrazione.
Tuttavia, una forma di registrazione è richiesta per la costituzione dell'unità locale, intesa quale luogo operativo o amministrativo, riconducibile al concetto di sede effettiva, subordinata alla sede legale e ubicata in luogo diverso da quello della sede principale, nella quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività.
La modalità attraverso cui verificare l'esistenza di una sede secondaria o di un'unità locale sul territorio nazionale - per le quali è prevista la registrazione - è la consultazione del Registro Imprese e la sezione REA dello stesso, in quanto il conducente non ha nessun obbligo di esibire la documentazione comprovante tale requisito.
In caso di controllo su strada, per verificare il requisito della sede in un Paese UE o SEE sarà sufficiente accertare lo Stato di stabilimento attraverso il documento relativo al titolo e alla durata della disponibilità del veicolo (contratto di locazione, leasing o comodato) nel quale dovrebbe trovarsi anche la indicazione di eventuali sedi operative, sedi secondarie e unità locali, anche se costituite in uno Stato diverso da quello di stabilimento.
Di conseguenza, in assenza di riscontri idonei a verificare se l'impresa estera abbia sul territorio nazionale una sede secondaria o vi svolga le proprie attività amministrative o di direzione, come espressione della presenza di una sede effettiva in Italia, la circolazione del veicolo dovrà essere considerata legittima.
Il caso del veicolo di un'impresa di un gruppo aziendale
Il caso in esame è strettamente connesso ai concetti di sede secondaria e altra sede effettiva. E attiene al caso in cui il veicolo sia intestato ad impresa avente sede in un Paese UE o SEE facente parte di un gruppo aziendale nel quale vi siano una o più imprese aventi sede principale, secondaria o altra sede effettiva in Italia.
Il gruppo di imprese non trova una definizione giuridica e organica nell'ordinamento nazionale e il tema è trattato dal Codice Civile, con l'espressione "direzione e coordinamento di società" nell'ambito del concetto di controllo societario.
Si è in presenza di un gruppo di imprese quando una società esercita un'attività di direzione e coordinamento nei confronti di altre società, attraverso un'influenza dominante sull'amministrazione e un collegamento tra gli organi direttivi al fine di garantire l'armonizzazione delle rispettive attività ed obiettivi.
Tali imprese, direttamente collegate tra loro sul piano finanziario e amministrativo, devono, tuttavia, essere considerate giuridicamente distinte e indipendenti l'una dall'altra sia sul piano organizzativo che patrimoniale. Tali caratteristiche comportano che l'impresa estera intestataria del veicolo debba essere considerata del tutto autonoma e indipendente da quella che, seppur appartenente al medesimo gruppo, abbia sede principale, secondaria o altra sede effettiva in Italia.
Di conseguenza, la circolazione del veicolo immatricolato all'estero e intestato all'impresa avente sede in uno Stato UE o SE deve considerarsi legittima, in quanto rientrante nella deroga di cui all'art. 93, comma 1-ter, del Codice della strada.
(fonte trasporti-italia.com)