Il Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2021 ha approvato il Decreto Legge che impone la certificazione verde Covid-19 (il Green Pass) ai lavoratori del settore pubblico e privato, comprendendo quindi anche l’intera filiera della logistica e il trasporto delle merci. L’ambito lavorativo privato è regolato dall’articolo 3 del Decreto, per cui stabilisce l’obbligo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, data in cui dovrebbe cessare (salvo ulteriori proroghe) lo stato di emergenza.

Il testo afferma che: “chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde Covid-19”. Ciò vale anche per “tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni”.

Sono esonerati dall’obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di una certificazione medica rilasciata secondo i criteri stabiliti dal ministero della Salute. I datori di lavori devono verificare il rispetto di queste prescrizioni, anche a campione. Chi non ha il certificato verde deve essere sospeso “al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro”. Non potrà però essere licenziato né subire conseguenze disciplinari, anche se “per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

Le imprese che hanno meno di quindici dipendenti possono sostituire a tempo determinato il lavoratore sospeso dopo il quinto giorno di mancata presentazione del certificato per una durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, “comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021”. La sospensione deve essere comunicata immediatamente al lavoratore e resta efficace fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19 e comunque entro il 31dicembre 2021. In caso di violazione del provvedimento, il Prefetto potrà erogare all’impresa una sanzione da 600 a 1500 euro.

(fonte trasportoeuropa.it)

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