Il 2 febbraio 2022 entreranno in vigore nuove norme sul distacco transnazionale degli autisti dei veicoli industriali stabilite dalle (UE) 2020/1057 nell’ambito del Primo Pacchetto Mobilità. La principale novità è l’obbligo di registrare i viaggi in un database comunitario. Ma sono sorti alcuni dubbi su come bisogna applicarle, quindi la Commissione Europea ha diffuso un documento di chiarimento, basato sul alcune domande frequenti che le sono arrivate. I principali dubbi riguardano le esenzioni alla normativa e in questo caso bisogna distinguere tra vari tipi di trasporto internazionale su cui applicare il distacco. Il criterio generale per identificarli è il collegamento con lo Stato membro che accoglie il veicolo.
La Direttiva (UE) 2020/1057 stabilisce che un autista che opera in ambito internazionale risulta distaccato (e si richiede quindi la regsitrazione) quando svolge i trasporti cosiddetti cross-trade (ossia che avvengono tra due Stati membri o tra uno Stato membro e un Paese terzo, nessuno dei quali è Paese di stabilimento dell’impresa che possiede il veicolo) oppure cabotaggio stradale (ossia trasporti nazionali all’interno di un Paese dove non ha sede l’impresa di trasporto in seguito a un trasporto internazionale).
L’autista invece non risulta distaccato (ed è quindi esonerato dalla dichiarazione) quando svolge trasporti internazionali bilaterali (ossia tra il Paese dove ha sede l’impresa di autotrasporto e un altro Stato membro o un Paese terzo); svolge attività limitate al carico e scarico in Paesi comunitari o terzi che avvengono nell’ambito di trasporti bilaterali; quando transita nel territorio di un Paese comunitario senza svolgere carico o scarico; quando la tratta stradale iniziale o finale di un trasporto combinate che rientra in un trasporto internazionale bilaterale.
(fonte trasportoeuropa.it)