Dall'Ue arrivano procedure uniformi in materia di controllo su strada dei trasporti di merci pericolose.

Con una nuova direttiva vengono definiti una serie di obiettivi, tra cui uniformare le procedure di controllo tra i vari Paesi Ue e individuare le principali infrazioni nel trasporto di merci pericolose, classificandole in tre differenti categorie di rischio in funzione del livello di pericolosità per la vita umana o per l’ambiente (si va dalla categoria I – quella più grave – fino alla III).

Gli Stati membri devono accertarsi che, sul proprio territorio, venga controllata una proporzione rappresentativa dei trasporti su strada di merci pericolose, avvalendosi di una lista di controllo definita della direttiva.

Le verifiche devono essere effettuate a campione e, se possibile, coprono un’ampia parte della rete stradale. Quanto ai luoghi scelti per i controlli, si prevede che debbano consentire la regolarizzazione delle violazioni accertate o, se l’autorità lo reputi opportuno, di immobilizzare il veicolo sul posto o in un altro luogo appositamente scelto, senza compromettere la sicurezza degli altri utenti della strada.

La direttiva classifica le infrazioni in tre categorie di rischio:

  1. violazioni che possono comportare un rischio elevato di morte, lesioni gravi personali o danni significativi all’ambiente e rispetto alle quali, di norma, deve essere disposto il fermo del veicolo. Si tratta di 19 violazioni, che vanno dalla fuga di sostanze pericolose al mancato rispetto dei livelli di riempimento di cisterne o imballaggi, ecc.
  2. violazioni che comportano un rischio di lesioni personali o danni all’ambiente, per le quali si rende necessario adottare dei correttivi sul posto o, al più tardi, al termine dell’operazione di trasporto. Si tratta di 12 infrazioni, tra cui rientrano la mancanza dell’attrezzatura prevista nell’ADR o nelle istruzioni scritte, o il trasporto di merci imballate in container inadeguati.
  3. violazioni che determinano un rischio ridotto di lesioni personali o di danni all’ambiente, per cui le misure correttive possono essere adottate anche nella sede dell’impresa. Si tratta, ad esempio, delle dimensioni delle targhe o delle etichette non conformi alle norme, C.F.P non presente a bordo nonostante il conducente ne sia in possesso, ecc..

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ue (13 novembre), ma i singoli Stati sono comunque chiamati al recepimento.

(fonte trasporti-italia.com)

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