Il Ministero dell'Economia e Finanze ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio il tasso di riferimento per gli interessi legali di mora per il primo semestre 2023, fissato nella misura dell'2,5%. Questo tasso sarà utilizzato per calcolare gli interessi dovuti ai creditori in caso di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese o tra imprese e pubblica amministrazione.

Maggiorazione fissa

Alla percentuale dell'2,5% va aggiunta una maggiorazione fissa pari al 7% o al 8% per le transazioni concluse a partire dal 1° gennaio 2013.

Nelle transazioni commerciali tra imprese è possibile concordare un tasso di interesse diverso, a patto che non risulti gravemente iniquo per il creditore, mentre nelle transazioni commerciali concluse con una Pubblica Amministrazione a partire dal 1° gennaio 2013 non è prevista tale facoltà e quindi la maggiorazione fissa sarà sempre pari all'8%.

Transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese

Le disposizioni in materia di contrasto ai ritardati pagamenti si applicano anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli.

Gli interessi legali di mora decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza necessità di costituzione in mora del debitore, a meno che non possa dimostrare che l'inadempimento sia stato causato da cause non imputabili a lui.

(fonte trasporti-italia.com)

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.