Recentemente il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili è tornato sull’accesso alla professione autotrasporto ribadendo la dispensa dall’esame di idoneità professionale per il trasporto internazionale per i soggetti che abbiano ricoperto l’incarico di gestori dei trasporti di una o più imprese che hanno in disponibilità esclusivamente veicoli o complessi veicolari aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 2,5 ton e fino a 3,5 tonnellate, a condizione che tali soggetti dimostrino di aver svolto le relative funzioni per un periodo continuativo di 10 anni precedenti il 20 agosto 2020.
Il chiarimento giunge in attesa della definizione dei decreti legislativi per l’attuazione del I Pacchetto mobilità e in particolare del Regolamento UE sull’accesso alla professione di autotrasportatore e al mercato internazionale del trasporto di merci su strada.
Con una nuova circolare sono state fornite le istruzioni operative che prevedono, in particolare per questo caso specifico, la necessità di presentazione di una domanda. Lo ha comunicato l'associazione Fedit.
Un nuovo modulo dichiarativo in sostituzione del precedente
Il MIMS ha fornito dettagli sulle modalità di accertamento dei requisiti che permettono tale dispensa dall’esame. Al fine di evitare complessità procedurali relative all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni, i soggetti interessati possono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti attraverso un’autodichiarazione munita di imposta di bollo. Il MIMS ha quindi fornito un nuovo modulo dichiarativo in sostituzione del precedente.
Il Ministero comunica infine che nel caso di avvenuto rilascio dell’attestato di idoneità professionale valido anche per il trasporto internazionale sarà necessario restituire l’attestato di idoneità professionale valido solo per il trasporto nazionale.
(fonte trasporti-italia.com)