Il Decreto Legislativo 50 del 10 giugno 2020 ha recepito la Direttiva comunitaria UE 2018/645, portando alcuni cambiamenti alle norme sull’uso e il conseguimento della Cqc. Il testo del Decreto afferma che ogni possessore di patenti C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e D deve conseguire la Carta di qualificazione del conducente per guidare un veicolo merci superiore a 3,5 tonnellate, ma nello stesso tempo prevede alcune deroghe, causando alcune difficoltà interpretative anche tra le Forse di Polizia. Per chiarire la questione, il ministero degli Interni ha diramato il 4 settembre 2020 la circolare 6220.

Il primo capitolo riguarda proprio l’applicazione della Cqc, obbligatoria per la guida di qualsiasi veicolo con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate (o autobus per i passeggeri) per il trasporto delle merci, compresi quelli per uso speciale, trasporti specifici o macchine operatrici eccezionali. Ciò vale anche se il trasporto non è “professionale”. Ciò vale anche se il conducente non è assunto in modo esplicito con la mansione di autista, nel caso in cui l’attività di guida costituisce la sua attività principale (la circolare chiarisce che tale situazione avviene quando la guida supera il trenta percento dell’orario di lavoro mensile continuativo).

Ma sono comunque previste delle deroghe, ossia casi in cui la Cqc non è obbligatoria. Le elenca il secondo capitolo della circolare:
Guida di veicoli a uso delle Forze Armate, della Protezione Civile, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze di Polizia. Questa deroga era già attiva in precedenza, ma il decreto di giugno aggiunge i servizi di trasporto sanitario di emergenza e i veicoli messi a disposizione di tutte le istituzioni elencate. Per esempio, i veicoli immatricolati da imprese di trasporto quando sono utilizzati in regime di appalto soggetti a comodato o di requisizione, sempre in attività di trasporto di emergenza o soccorso.
Guida di veicoli usati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio.
Guida di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali. Rispetto alla normativa precedente sparisce l’uso “a fini privati”. Per esempio, un’associazione Onlus che trasporta i suoi associati senza scopo di lucro è esente dall’obbligo, mentre esso vige per un un autobus di un albergo usato per trasportare gli ospiti.
Veicoli che trasportano materiali, attrezzature o macchinari usati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l’attività principale del conducente. In questo caso, precisa il ministero, la deroga comprende anche i veicoli immatricolati a uso speciale che non possono trasportare merci per le loro caratteristiche tecniche. Ma per avere diritto all’esenzione dalla Cqc, il conducente non deve essere stato assunto con la qualifica di autista e l’eventuale trasporto di materiali, attrezzature o macchinari deve servire allo stesso conducente per svolgere la propria attività. Nel caso che le merci trasportate non servano al conducente per svolgere un’attività, resta l’obbligo della Cqc, come per esempio un commerciante che consegna le merci agli acquirenti.
Guida di veicoli con patente D o D1 senza passeggeri svolta dal personale di manutenzione.
Guida di veicoli che operano in zone rurali. La zona rurale è un’estesa superficie di terreno aperto, fuori o lontano da centri urbani o da importanti centri abitati, caratterizzata da una bassa densità di popolazione e abitata da qualche piccola comunità rurale, per approvvigionare l’impresa del conducente o da cui egli dipende.
Conducenti che non offrono servizi di trasporto. La circolare precisa che questa esenzione comprende i soggetti, anche assunti con la qualifica di autisti, che muovono veicoli normalmente destinati al trasporto di persone o di merci in una situazione in cui tali veicoli non sono impegnati in attività di trasporto o viaggiano scarichi al di fuori di attività di autotrasporto. Per esempio, personale di concessionarie o officine o autisti che muovono automezzi nelle attività di carico o scarico di traghetti.
Guida di veicoli che svolgono un trasporto occasionale che non incide sulla sicurezza stradale (purché non eccezionale). La deroga valeva anche con la norma precedente, ma la circolare spiega che ora non solo è necessaria la condizione di occasionalità, ma anche quella che il trasporto non costituisca la fonte principale di reddito.
Guida di veicoli usati noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell’ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell’attività principale del conducente o superi la distanza di 50 chilometri dal luogo in cui si trova l’impresa proprietaria del veicolo o che l’ha preso a noleggio o in leasing.
Guida di veicoli che trasportano apparecchiature scanner per il controllo d’interessi erariali, di sicurezza della salute pubblica e per il contrasto al contrabbando di armi e di sostanze stupefacenti.

(fonte trasportoeuropa.it)

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