La circolare numero 300/A/6319/19/108/5/1 emessa il 16 luglio 2019 dal ministero dei Trasporti chiarisce come calcolare la tolleranza sulla massa complessiva dei veicoli industriali che hanno alimentazione alternativa al solo gasolio.
Il Decreto Legge 1/2012 ha introdotto in comma (il 2 bis) nell'articolo 167 del Codice della Strada, quello che stabilisce i pesi dei veicoli merci, che fornisce una tolleranza alla massa complessiva dei veicoli merci con motore a metano, a Gpl, elettrico o ibrido ed equipaggiati con controllo elettronico della stabilità. Il testo recita che tali veicoli "possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata". Una formulazione che ha richiesto un chiarimento da parte del ministero dei Trasporti, arrivato con la circolare 300/A/6319/19/108/5/1 del 16 luglio 2019.
In particolare, il ministero ha rilevato difficoltà da parte degli organi di controllo ad applicare questa deroga a complessi veicolari, quindi nella circolare precisa che bisogna sempre applicare la tolleranza del cinque percento della massa complessiva a pieno carico del complesso veicolare indicata nella carta di circolazione, aumentata di una tonnellata. Per chiarire ulteriormente la questione, il testo porta l'esempio di un complesso da 44 tonnellate: in questo caso, la tolleranza massima ammonta a 3,2 tonnellate (ossia il 5% di 44 tonnellate più una tonnellata), portando quindi la massa complessiva consentita a 47,2 tonnellate.
(fonte trasportoeuropa.it)