Arrivano nuove disposizioni dalla Direzione Generale per la Motorizzazione in merito alla definitiva esportazione all’estero di veicoli. Lo ha comunicato l'associazione Anita.

Per la definitiva esportazione all’estero di veicoli, l’intestatario o l’avente titolo è tenuto a chiederne preventivamente la cancellazione dall’ANV e dal PRA, restituendo le targhe e la carta di circolazione. La cancellazione può essere disposta solo a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione.

Dal 1° gennaio 2020 sono venute meno le disposizioni che consentivano di effettuare la cancellazione dei veicoli entro 60 giorni dalla loro esportazione, fornendo prova dell’avvenuta reimmatricolazione all’estero o comunque della loro effettiva esportazione. La norma persegue finalità volte alla salvaguardia di interessi di ordine pubblico e di tutela ambientale ed essa si applica a tutte le ipotesi di esportazione, sia verso i Paesi UE sia verso Stati non-UE, compresa la fattispecie che il veicolo venga trasportato oltre confine su veicolo bisarca o veicolo comunque idoneo.

Per dirimere alcune incertezze applicative segnalate al MIT, sono stati forniti i seguenti chiarimenti:
A) Regime applicabile ai veicoli esportati entro il 31 dicembre 2019. Per i veicoli già esportati entro il 31 dicembre 2019, debbono ritenersi ancora applicabili le disposizioni e le procedure in vigore in quel momento (istruzioni ACI impartite ai sensi del previgente art. 103, comma 1, Cds).

B) Regime applicabile ai veicoli esportati a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per i veicoli esportati a decorrere dal 1° gennaio 2020, la richiesta di cancellazione deve
essere presentata prima della effettiva esportazione del veicolo. In tal caso, se il veicolo è stato sottoposto a revisione da oltre sei mesi, il veicolo stesso va nuovamente sottoposto a controllo tecnico, ancorché la revisione precedente sia ancora in corso di validità. In considerazione del complessivo assetto normativo, è da ritenere che il veicolo non debba essere sottoposto, ai fini di esportazione, a nuova revisione se: è già stato sottoposto a visita e prova (art. 75 c.d.s.) in data non anteriore ai sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione per esportazione; non è ancora scaduto il termine per la sottoposizione alla prima revisione rispetto alla data di prima immatricolazione.

Inoltre, in considerazione di quanto disposto dall’art. 80, comma 7 del Cds, non deve essere pendente una segnalazione, da parte degli Organi di polizia stradale, circa la sicurezza del veicolo per la circolazione su strada, avendo subito gravi danni nel corso di un incidente, né a maggior ragione un provvedimento di revisione singola adottato dall’UMC. In tale ipotesi, la cancellazione può essere disposta solo a condizione che la revisione singola abbia esito regolare.

C) Casi particolari. Indipendentemente dalla data di effettiva esportazione all’estero, la cancellazione deve sempre essere disposta, senza obbligo di revisione, quando:
- il veicolo sia stato demolito all’estero e l’interessato produce, unitamente alla richiesta di cancellazione, copia della documentazione estera attestante l’avvenuta demolizione; - debba essere eseguita una sentenza di accertamento della perdita di possesso del veicolo in capo al soggetto che nell’ANV e nel PRA ne risulta proprietario.

(fonte trasporti-italia.com)

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