Il primo luglio sono entrati in vigore gli aggiornamenti dei regolamenti per il trasporto delle merci pericolose su strada, ferrovia e vie navigabili sia in ambito nazionale che internazionale. Ecco le principali novità dell'Adr 2019.
L'aggiornamento biennale del Regolamento internazionale Adr per il trasporto delle merci pericolose è entrato in vigore il 1° gennaio, ma come come sempre il testo permetteva un rinvio fino al 30 giugno. Quindi, dal 1° luglio l'aggiornamento è completamente valido e le nuove regole sostituiscono quelle precedenti. Lo stesso vale per il Regolamento sul trasporto di merci pericolose su ferrovia (Rid) e per vie navigabili (Adn). Per quanto riguarda la vezione stradale, l'Adr 2019 mostra novità sul controllo della temperatura, il trasporto di prodotti pericolosi nei macchinari e di batterie al litio per lo smaltimento, nonché su alcuni criteri di esenzione. Inoltre, l'Adr 2019 impone la nomina del consulente per gli spedizionieri (che sarà vincolante dal 1° gennaio 2023) e cambia alcuni numeri Onu.
Un aspetto che interessa numerosi trasportatori, non necessariamente specializzati nel trasporto di merci pericolose, è la modifica al numero UN 3363, che riguarda le merci pericolose contenute in macchinari o apparati. L'Adr 2019 elimina l'esenzione generale precedentemente attuata dal capitolo 1.1.3.1, lettera b), che in questo caso esentava l'applicazione dell'Adr purché il trasportatore prendesse provvedimenti per impedire lo sversamento del prodotto. Ora la questione è più complessa. L'esenzione rientra nella disposizione speciale 672, che si applica al numero UN 3363, purché si rispettino alcune condizioni d'imballaggio sicuro del macchinario o apparato o di protezione delle merci pericolose che contiene. Inoltre, il testo aggiunge rubriche dedicate agli "articoli contenenti merci pericolose" (una per ogni classe), cui sono dedicati i numeri ONU dal 3537 al 3548. La movimentazione di questi prodotti è regolata dal capitolo 2.1.5 e il loro imballaggio è stata creata l'istruzione P006.
Sempre riguardo all'esenzione dall'Adr, l'aggiornamento 2019 modifica l'esenzione per unità di trasporto (capitolo 1.1.3.6). Cambiano la quantità totale massima autorizzata per ogni categoria di trasporto, il calcolo della quantità massima per unità di trasporto (fatta sulla massa lorda al netto degli imballaggi), i criteri per la nomina del consulente Adr per le aziende che eseguono sempre trasporti secondo l'esenzione per unità di trasporto (capitolo 1.8.3.2). Inoltre, la la tabella del capitolo 1.1.3.6.3 ha nuovi numeri ONU per le merci di categoria 4. infine, tra le informazioni da immettere del Ddt, sempre nel caso d'esenzione, bisogna riportare anche il "valore calcolato" delle merci pericolose per ogni categoria.
Alcune novità riguardano la Classe 8, ossia i prodotti corrosivi, per cui l'aggiornamento 2019 introduce il capitolo 2.2.8.1.6 sui metodi alternativi per assegnare il gruppo d'imballaggio alle miscele. Il testo attua un approccio graduale, che attua la classificazione in accordo con il Regolamento CE 1272/2008. In pratica si applicano in successione tre metodi: dati sperimentali, principi ponte e metodo di calcolo. Quest'ultimo viene applicato per la prima volta nell'Adr.
Un altro importante capitolo riguarda il trasporto delle batterie al litio, che in alcuni casi hanno causato gravi incidenti. La loro diffusione in diversi contesti, dalla telefonia mobile all'automotive, impone regole specifiche per il trasporto. L'Adr 2019 istituisce il numero UN 3536 sulle batterie batterie agli ioni di litio o batterie al litio metallico installate su unità di carico che fornisco solo energia al loro esterno. Per le batterie al litio con celle al litio ionico e metallico il testo introduce specifiche istruzioni e modifica i requisiti del capitolo 2.2.9.1.7. L'esenzione è permessa solo quando il contenuto totale di litio metallico non superi 1,5 grammi e la capacità delle celle al litio ionico non superi i 10 Wh. Una disposizione speciale (la 670) riguarda il trasporto di batterie al litio destinate allo smaltimento su dispositivi smaltiti da abitazioni, permettendo alcune esenzioni.
(fonte trasportoeuropa.it)