Il Regolamento UE 2020/1054, che rientra nel Primo Pacchetto Mobilità, ha modificato l’articolo 12 del Regolamento CE 561/2006 (che regola i tempi di guida e di riposo degli autisti dei veicoli industriali) introducendo alcune deroghe al periodo di guida giornaliero o settimanale nel caso in cui l’autista debba raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza.

Il terzo comma di questo articolo stabilisce che in presenza di circostanze eccezionali, l’autista può superare il tempo di guida giornaliero e settimanale di due ore, per trascorrere il periodo di riposo regolare settimanale in sede o nel luogo di residenza.

Il 16 marzo 2021, il ministero dell’Interno diffuse una circolare sostenendo che questa deroga non poteva riguardare anche il termine per iniziare un nuovo periodo di risposo giornaliero. Però, la Direzione generale della Mobilità e dei Trasporti della Commissione Europea ha in seguito chiarito che la deroga del terzo comma è identica a quella prevista dal secondo comma del medesimo articolo 12.

Quindi il 22 settembre 2022 il ministero dell’Interno ha diffuso una circolare (la 300/STRAD/1/0000030694.U/2022) che cambia le prescrizioni di quella del 16 marzo 2021. Il documento afferma che “in presenza delle condizioni indicate, i conducenti possono superare fino a due ore il limite massimo di guida giornaliero e settimanale, derogando anche alle regole relative al riposo giornaliero, potendolo concludere, quindi, al massimo nell’arco delle 26 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale”.

(fonte trasportoeuropa.it)

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